Il trattato di libero scambio tra l’Unione Europea e il Canada minaccia la gestione dell’acqua
Bruxelles, 30 ottobre, 2015
Durante i negoziati segreti sul trattato di libero scambio tra l’Unione Europea e il Canada (CETA), La Commissione europea aveva sempre affermato che l’acqua era esclusa dal trattato e che non sarebbe stata rimessa in discussione la questione della scelta da parte delle pubbliche autorità del modo di gestione dei servizi di interesse economico generale (SIEG) connessi all’acqua (produzione e distribuzione dell’acqua potabile, fognature ecc.). La lettura del testo consolidato del CETA reso pubblico il 26 settembre 2014 dimostra che la realtà è tutt’altra.
Diritti e Doveri riguardo all’Acqua
L’articolo dal titolo « Diritti e Doveri riguardo all’Acqua » (Rights and Obligations Relating to Water) è redatto in termini giuridici elusivi e a volte contraddittori rispetto alla legislazione europea e alle legislazioni nazionali. Non c’è dubbio: l’ambiguità e i difetti giuridici di tale articolo faciliteranno in Europa e in Canada l’accaparramento dell’acqua da parte delle multinazionali. L’articolo afferma che « l’acqua al suo stato naturale […] non è una merce o un prodotto e perciò […] non è soggetta alle condizioni dell’Accordo ». Ora, la quasi totalità degli usi dell’acqua (potabile, fognatura, irrigazione agricola…) riguarda un’acqua estratta dall’ambiente naturale ed è perciò considerata un bene e un prodotto, e potrà essere trattata come una merce e pertanto soggetta alle disposizioni CETA. L’articolo prosegue: « Qualora una Parte permetta l’uso commerciale di una specifica fonte idrica, dovrà farlo in modo compatibile con il presente Accordo » ma non vengono però chiaramente definiti né « uso commerciale », né « fonte idrica specifica ». Attualmente in Europa i diritti di prelievo di acqua sono concessi dagli Stati con criteri diversi dalle regole riguardanti il commercio e l’investimento presenti nei trattati di libero scambio. Stanti queste condizioni, come considerare quest’articolo se non come uno strumento in più per andare verso la mercificazione dell’acqua?
Riserve per Futuri Provvedimenti
L’Allegato II intitolato « Riserve per Futuri Provvedimenti » (Reservations for Future Measures) indica le riserve che l’UE o certi Stati membri possono applicare per servizi diversi. L’UE può applicare le riserve « Accesso al mercato » e « Trattamento nazionale » per il servizio « Captazione, depurazione e distribuzione dell’acqua ». La Germania può applicare la riserva « accesso al mercato » per i « fognatura, smaltimento rifiuti e depurazione ». Solo le quattro riserve Accesso al Mercato, Trattamento nazionale, Nazione più favorita e Requisiti di prestazione garantiscono che un servizio venga escluso dal dispositivo CETA. Inoltre, gli Stati membri, eccetto la Germania, non applicano alcuna riserva per i servizi di « fognatura, smaltimento rifiuti e depurazione » il che comporta la loro inclusione nel dispositivo CETA in contrasto con l’art. 12 della Direttiva Concessioni.
Cooperazione normativa e ISDS
In teoria, la UE è neutra sulla scelta di uno Stato membro circa la gestione pubblica o privata dei propri SIEG. L’Inghilterra ha così scelto una gestione unicamente privata dei suoi servizi di interesse economico generale in ambito idrico mentre la maggioranza degli Stati membri ha fatto la scelta di autorizzare entrambe le gestioni: pubblica e privata. Una libertà di scelta degli Stati membri che viene rimessa in discussione dalla cooperazione normativa introdotta nel CETA, come pure nel Trattato di libero scambio tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti (TTIP). La cooperazione normativa permette a tutte le imprese private di essere consultate in merito alle procedure legislative della UE o degli Stati membri pregiudizievoli per il commercio e gli investimenti e di farle annullare se appaiono dannose per i loro interessi. Supponiamo che uno Stato decida di legiferare per autorizzare soltanto la gestione pubblica dei suoi servizi di interesse economico generale in ambito idrico. Grazie alla cooperazione normativa, le imprese private potranno bloccare questa iniziativa legislativa. Inoltre, una clausola di arbitraggio tra investitore privato e Stato (ISDS) permette all’investitore privato di contestare davanti a un tribunale arbitrale privato un provvedimento pubblico se questo danneggia i sui profitti che si attendeva. La clausola d’arbitrato introdotta nel CETA si applicherà all’acqua e ai servizi idrici come già avviene in altri trattati di libero scambio: Veolia ha trascinato in un tribunale arbitrale il Governo egiziano per aver aumentato il salario minimo; nell’aprile 2015 Suez ha fatto condannare lo Stato argentino dal tribunale arbitrale della Banca Mondiale al pagamento di 400 milioni di dollari di danni e interessi per aver diminuito il prezzo dell’acqua nel periodo della grave crisi economica e sociale del 2001.
Effetto di blocco e gestione privata del settore idrico
I diritti e obblighi nel settore idrico, le riserve applicate ai servizi idrici e la cooperazione normativa ,come definiti nel CETA, fanno sì che sarà difficile se non impossibile il ritorno a una gestione pubblica dell’acqua e dei servizi idrici una volta che essa sia stata affidata ad un’impresa privata. Vi sono già degli esempi di questo effetto di blocco in altri trattati di libero scambio, come ad esempio l’ALENA. Quando la società di acque minerali Parmalat, che aveva un permesso di estrazione d’acqua dalla sorgente dell’Esker nel Quebec, è fallita, le autorità locali non hanno potuto recuperare la concessione e il governo del Quebec ha dovuto rilasciare un nuovo permesso a una società privata a capitale misto americano-cinese.
Le imprese canadesi ed europee del settore idrico sono filiali delle solite multinazionali (Veolia, Nestlé, Suez, Coca Cola…). A esse il CETA e anche il TTIP offrono straordinarie opportunità di mettere le mani sull’acqua e i servizi idrici a detrimento delle popolazioni che vivono sull’una e l’altra sponda dell’Atlantico.
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